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In quale reato incorro se “critico” un professionista o un servizio offerto da un'attività?

 La Giurisprudenza si è espressa affermando che non vi è alcun reato nell’esprimere considerazioni critiche sulla qualità dei servizi offerti. In sostanza, il diritto di critica, disciplinato e tutelato dalla Costituzione Italiana all’art. 21, quando si esercita nei confronti di un’attività o di un professionista, può essere espresso, senza, tuttavia, travalicare i limiti.

Elementi fondamentali del diritto di critica sono:

  • l’esistenza del fatto criticato (ovvero la veridicità del fatto accaduto)
  • la continenza verbale (modalità di comunicazione della notizia che deve essere rappresentata mediante una forma espressiva non infamante e nei giusti limiti della obiettività).

Entro questi limiti, i giudizi espressi, seppur aspri e polemici, sono legittimi e non costituiscono diffamazione

 

 

Sentenze della cassazione

La critica mira ad informare il destinatario su un determinato fatto, rappresenta valutazioni personali in merito ad uno specifico evento o, in alcuni casi, al comportamento. Tale diritto, come ogni altra facoltà, può essere esercitato entro specifici limiti, che sono stati individuati dalla Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 6902/2012, nella verità (la critica deve essere vera), continenza (la critica deve essere obiettiva e non infamante) e pertinenza (la critica deve rispondere ad un interesse meritevole).

Sempre in materia di diritto di critica, la Cassazione, ancora, con la sentenza n. 3148/19 ha stabilito che una recensione critica che lede la reputazione può essere diffamatoria. Tuttavia se la recensione è pertinente (corrispondente ad un proprio interesse), rispetta il criterio della continenza (ed è quindi non infamante) e non attribuisce fatti determinati falsi e denigratori, sussiste il diritto di critica.

 

Esempi

  • Reato di diffamazione
    "Il dr Bianchi è un ladro macellaio: 300 euro per 5 minuti di visita in cui sadicamente provoca dolore"
  • Diritto di critica
    "Durante la visita col dr Bianchi ho provato molto dolore. Non mi sono sentita rispettata e compresa nella mia fragilità vulvare. Inoltre ho trovato il prezzo di 300 euro eccessivo per una visita di 5 minuti "

 

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Conclusione

Tutto quanto precisato dalla Corte di Cassazione può riassumersi nel fatto che narrare la verità (seppur negativa) su un fatto riguardante un soggetto senza l’aggiunta di alcun commento denigratorio , non configura la diffamazione.

È doveroso, a tal punto, rammentare che la critica, per definizione, si concretizza nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione che, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione soggettiva dei fatti, manifestata anche con toni forti e, talvolta, polemici.

In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo e, per sua natura, non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta.

In altri termini il diritto di critica è tale se non trascende in una gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione -esempio “Caio è un ladro“; “Tizio è un truffatore“; “Sempronio ha rubato“-, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno adeguati equivalenti.

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Bibliografia 

  1. Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, dep. il05/06/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01
  2. Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. il14/05/2020, PM c/ Cascio, Rv. 279084 – 01
  3. Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, dep. il21/07/2015, Marcialis, Rv. 264442 – 01
  4. Sentenza numero 5704.2022, depositata il 17 febbraio 2022, Suprema Corte – Sezione V Penale.

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